L‘inverno 2022/2023 vedrà nuovi limiti temporali di esercizio per gli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.
Il nuovo decreto firmato dal Ministro Roberto Cingolani prevede la riduzione del periodo di accensione degli impianti di un’ora al giorno, il calo dei gradi massimi di temperatura di 1°C e un accorciamento del periodo di funzionamento di 15 giorni, posticipando la data di avvio di 8 giorni e anticipando quella di fine di 7 giorni.
Tuttavia ci sono delle eccezioni, come ad esempio in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe.
In questo caso le autorità comunali potranno redigere un motivato provvedimento, volto ad autorizzare l’accensione degli impianti anche al di fuori dei periodi indicati.
Sono esclusi direttamente dalle limitazioni i seguenti casi: edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
La temperatura massima non oltre i 19°C
La legge indica che non è possibile superare i 19°C, ridotto di un grado il precedente valore di 20°C che derivava dalla sintesi tra il benessere e il controllo dei consumi.